Associazione

E’ costituita l’Associazione di volontariato denominata “Associazione Campana  Malati Reumatici (onlus) di seguito nominata A.C.Ma.R., i cui contenuti e la struttura dell’organizzazione sono democratici.

A.C.Ma.R. è un’Associazione ONLUS ovvero rientra tra le “organizzazioni non lucrative di utilità sociale”, di cui al D.L. 4.12.1997 n. 460, ed utilizza tale definizione su tutti i suoi atti ufficiali.

 

L’ A.C.Ma.R. si propone i seguenti obiettivi:

  1. riunire tutti i pazienti affetti da malattie reumatiche e tutti coloro che intendano contribuire alla lotta contro le malattie reumatiche.
  2. Sensibilizzare le autorità sanitarie alla necessità di creare strutture sanitarie unitarie in grado di svolgere attività preventive, curative e riabilitative per il malato reumatico. A tale scopo l’Associazione si prefigge di promuovere campagne informative per rendere noto all’opinione pubblica come l’assoluta mancanza di collegamento tra le varie fasi dell’assistenza al paziente reumatico renda impossibile l’impostazione di organici programmi terapeutici (medici e chirurgici) rivolti alla prevenzione delle deformazioni ed alla rieducazione funzionale.
  3. Collaborare con le autorità politiche ed amministrative nella stesura di disposizioni idonee a migliorare la profilassi e la prevenzione delle varie forme reumatiche, ad accertare mediante indagini epidemiologiche il ruolo dell’ambiente di lavoro nell’insorgenza dei reumatismi.
  4. Acquisire all’Associazione i mezzi finanziari utili all’espletamento delle sue funzioni.
  5. Promuovere ogni iniziativa che valga a potenziare l’attività dell’Associazione.
  6. Prestare attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fine di solidarietà.

 

STATUTO ASSOCIAZIONE ACMAR OdV

ART. 1 (Denominazione, sede e durata

  1. 1. Ecostituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 11

(in seguito denominato Codice del Terzo settore), lassociazione avente la seguente 

denominazione: 2. Associazione Campana Malati Reumatici ODV, (enunciabile brevemente A.C.MA.R. ODV 

da ora in avanti denominata Associazione, con sede legale nel Comune di Napoli, in via Pansini, 5 presso la sede dellUnità Operativa di Reumatologia e Riabilitazione reumatologica Azienda 

Ospedaliera Universitaria Federico II e con durata illimitata. 3. In base al D. Lgs. n. 117/2017 (art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5), sono inseriti nella 

denominazione dellAssociazione gli acronimi ODV. (Organizzazione di Volontariato del Terzo 

Settore) 4. LAssociazione opera prevalentemente sul territorio Campano 5. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria

ART. 2 (Scopo, finalità e attività

1) LAssociazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui allart. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati; in particolare lAssociazione si propone i seguenti scopi: A. riunire tutti i pazienti, di ogni età, affetti da malattie reumatiche e tutti coloro che intendano contribuire alla lotta contro le malattie reumatiche

  1. B. sensibilizzare le autorità sanitarie alla necessità di creare strutture sanitarie unitarie in grado di svolgere attività preventive, curative e riabilitative per il malato reumatico. A tale scopo lAssociazione si prefigge promuovere campagne informative per rendere noto allopinione pubblica come lassoluta mancanza di collegamento tra le varie fasi dellassistenza al paziente reumatico renda impossibile limpostazione di organici programmi terapeutici (medici e chirurgici) rivolti alla prevenzione delle deformazioni ed alla rieducazionefunzionale
  2. C. collaborare con le autorità politiche elo amministrative nella stesura di disposizioni idonee a migliorare la profilassi e la prevenzione delle varie forme reumatiche, ad accertare mediante 

indagini epidemiologica e il ruolo dellambiente di lavoro nellinsorgenza dei reumatismi; D. acquisire allAssociazione i mezzi finanziari utili allespletamento delle suefunzioni; E. Promuovere ogni iniziativa che valga a potenziare lattività dellAssociazione; F. prestare attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini <lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fine di solidarietà

Atto esente dal pagamento dellimposta di bollo (Art. 82 D. Lgs. n. 117/2017) e di registro (Art. 26, D. Lgs. n. 105/2018

2) LAssociazione potrà esercitare, a norma dellart. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse 

da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. Lindividuazione delle attività diverse è 

competenza del Consiglio Direttivo. 3) LAssociazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche

discriminazioni di qualsiasi natura in relazione allammissione degli associati e non prevede il 

diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. 4) LAssociazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata

continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati

  1. 1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito 

dalla Legge. 2. Possono aderire allassociazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di 

lucro (nei limiti di quanto stabilito dal Codice del Terzo settore) che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dellassociazione con la loro opera, con le loro competenze

conoscenze. 3. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda 

scritta che dovrà contenere

lindicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi

  1. 4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le 

finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. 5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata allinteressato e annotata, a cura del 

Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. 6. Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di 

ammissione e comunicarla agli interessati. 7. Qualora la domanda di ammissione non fosse accolta dal Consiglio Direttivo, chi lha proposta può 

entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sullistanza si pronunci lAssemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in 

occasione della loro successiva convocazione. 8. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dallart. 5

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Possono, invece, essere a solo titolo onorifico definiti soci sostenitori O benefattorile persone fisiche, gli enti e le società che condividono gli scopi istituzionali dellAssociazione e contribuiscono in vario modo al raggiungimento delle finalità statutarie. Essi non sono tenuti al versamento della quota annuale e non hanno alcun diritto di voto

  1. 9

Atto esente dal pagamento dellimposta di bollo (Art. 82 D. Lgs. n. 117/2017) e di registro (Art. 26, D. Lgs. n. 105/2018

  1. 10. In ogni provincia della Regione Campania potranno essere create delle Sezioni aventi lo scopo 

di svolgere ed incrementare lattività dellAssociazione. A capo di ogni Sezione sarà posto un socio responsabile della Sezione nominato dal Consiglio direttivo. Laspetto economico e gestionale verrà regolamentato dal Consiglio direttivo nella fase di costituzione della Sezione

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati

  1. 1. Gli associati hanno il diritto di

eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; E essere informati sulle attività dellassociazione e controllarne landamento

frequentare i locali dellassociazione; partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dallassociazione; concorrere allelaborazione ed approvare il programma di attività; essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate se autorizzati preventivamente dal Consiglio direttivo; prendere atto dellordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi

  1. 2. Gli associati hanno lobbligo di

rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; versare la quota associativa annuale, secondo limporto e le modalità stabilite dallAssemblea, entro il 30 giugno di ogni anno. In caso di mancato pagamento della quota associativa entro la citata data, liscritto decade dalla qualifica di socio

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato

  1. 1. La qualifica di associato si perde per morte, esclusione, dimissione o decadenza. Lassociato che 

contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità allassociazione, pessere escluso dallAssociazione mediante deliberazione dellAssemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dellinteressato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente allassociato che potrà 

presentare le proprie controdeduzioni. 2. Lassociato può essere escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo 

statuto o per altri gravi motivi. Lesclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato comunicato allinteressato, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. Entro i trenta giorni lescluso tuttavia può chiedere per iscritto che lesclusione sia decisa dallAssemblea ordinaria. In tal caso lAssemblea decide sullesclusione non prima di aver 

ascoltato le controdeduzioni del socio. 3. La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente allAssemblea da almeno un 

decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo medesimo. 4. Ogni associato può sempre dimettersi dallassociazione in qualsiasi momento dandone 

comunicazione in forma scritta al Consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata

Resta fermo lobbligo per il pagamento della quota associativa per lanno in corso. 5. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è 

previsto l’obbligo del versamento della quota associativa

in 

Atto esente dal pagamento dellimposta di bollo (Art. 82 D. Lgs. n. 117/2017) e di registro (Art. 26, D. Lgs. n. 105/2018

  1. 6. Il socio receduto, escluso, dimesso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote 

associative versate. 7. I diritti di partecipazione allAssociazione non sono trasferibili. 8. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. 9. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere allAssociazione non hanno alcun 

diritto sul patrimonio della stessa

ART. 6 (Organi

  1. 1. Sono organi dellassociazione

lAssemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; lOrgano di controllo (se nominato); Revisione legale dei conti (se nominato)

Organo dei probi viri (eventuali) 2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso 

delle spese effettivamente sostenute e documentate per lattività prestata ai fini dello svolgimento della funzione

ART. 7 (Assemblea

NellAssemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce allavviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i comma. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto 

compatibili. 3. LAssemblea dei soci viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo secondo la decisione 

dello stesso Consiglio direttivo. La convocazione dellAssemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e lora di prima e seconda convocazione e lordine del giorno, spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per lAssemblea allindirizzo risultante dal libro degli associati a mezzo posta elettronica o posta ordinaria ovvero altri mezzi di comunicazione che assicurino, comunque, la ricezione delle convocazioni da parte 

dei soci destinatari. 4. LAssemblea si riunisce almeno una volta l’anno per lapprovazione del bilancio di esercizio. 5. LAssemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta 

richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. 6. LAssemblea ha le seguenti competenze inderogabili

nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, l’eventuale Organo di Controllo, leventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli eventuali altri Organi sociali. approva il bilancio di esercizio; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dellart. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera, eventualmente, sulla ammissione ed esclusione degli associati, in seguito a pronuncia del Consiglio Direttivo

Atto esente dal pagamento dellimposta di bollo (Art. 82 D. Lgs. n. 117/2017) e di registro (Art. 26, D. Lgs. n. 105/2018

delibera sulle modificazioni dellAtto costitutivo o dello Statuto; approva leventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dellassociazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dallAtto costitutivo o dallo Statuto alla 

sua competenza. 7. LAssemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno 

degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero 

degli associati presenti, in proprio o per delega. 8. LAssemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in 

quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. 9. Per modificare lo Statuto occorre la presenza del numero degli associati previsti dalla normativa 

che regolamenta il Terzo settore pro tempore vigente e il voto favorevole della maggioranza dei 

presenti. 10. Per deliberare lo scioglimento dellAssociazione e la devoluzione del patrimonio occorre la 

presenza del numero degli associati stabiliti dalla normativa del Terzo settore pro tempore prevista e il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati presenti o delegati

ART. 8 (Consiglio Direttivo

  1. 1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dellAssemblea 

alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con 

motivazione. 2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per 

Statuto di pertinenza esclusiva dellAssemblea o di altri organi associativi. 3. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo

elegge a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali; eseguire le deliberazioni dellAssemblea; formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dallAssemblea; predisporre il Bilancio di esercizio e leventuale Bilancio sociale; predisporre tutti gli elementi utili allAssemblea per la previsione e la programmazione economica dellesercizio; deliberare lammissione e lesclusione degli associati; deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati; stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dellassociazione o ad essa affidati

individua le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017. 4. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 7 , nominati 

dallAssemblea per la durata di 3 anni e sono sempre rieleggibili. Qualora un Consigliere, senza giustificato motivo, non è presente per tre convocazioni assembleari del Consiglio direttivo decade dalla 

carica. Subentra in carica il socio che segue in graduatoria lultimo degli eletti. 5. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l‘art. 2382 Codice 

civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. I membri vengono eletti 

democraticamente, con votazione segreta, dallAssemblea tra i soci, a maggioranza dei presenti. 6. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte allanno e viene convocato dal Presidente 

con invito scritto a ciascun consigliere contenente la data, il luogo e lora della convocazione ed il relativo ordine del giorno. La convocazione può avvenire a mezzo invio di email, sms ovvero 

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altra comunicazione elettronica. Lassemblea dei consiglieri può effettuarsi anche in video 

conferenza con gli adeguati strumenti informatici. 7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. 8. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. 9. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. 10. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne liscrizione 

nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanz

dell‘Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. 11. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale 

potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che

terzi ne erano a conoscenza. 12. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza tra i propri membri. Tale nomina 

termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dallAssemblea con la 

maggioranza dei presenti. 13. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla 

scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dallAssemblea con la maggioranza dei presenti. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito allesercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova 

dellimpedimento del Presidente. 14. Il Segretario può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina 

alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dellAssemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nellapplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dellamministrazione dellAssociazione. Cura la tenuta del libro verbali delle 

Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti allAssociazione. 15. Il Tesoriere è eletto dal consiglio direttivo e cura la documentazione contabile associativa

assume tutti gli impegni di natura contabile e fiscale. Le funzioni di Tesoriere possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere alluopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo

Ini 

ina 

ART. 9 (Presidente

  1. 1. Il Presidente rappresenta legalmente lAssociazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei 

confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso lesterno. 2. Il Presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. 3. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge lordinaria 

amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questultimo in merito 

allattività compiuta. 4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia 

impossibilitato nellesercizio delle sue funzioni

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ART. 10 (Organo di controllo

  1. 1. LOrgano di controllo (anche monocratico) è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla 

Legge. 2. I componenti dellOrgano di controllo, ai quali si applica lart. 2399 del Codice civile, devono 

essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di 

organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. 3. LOrgano di controllo vigila sullosservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei princip

di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dellassetto organizzativo del D.Lgs., amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nellapposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dellosservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità 

sta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. 4. I componenti dellorgano di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche 

individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sullandamento delle operazioni sociali o su determinati affari

ART. 11 (Patrimonio

  1. Il patrimonio dellAssociazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate 

comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dellesclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

ART. 12 (Divieto di distribuzione degli utili

  1. 1. LAssociazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione

fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

ART. 13 (Risorse economiche

  1. 1. LAssociazione ptrarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo 

svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali

quote associative 

contributi pubblici e privati 

donazioni e lasciti testamentari 

rendite patrimoniali 

proventi da attività di raccolta fondi attività diverse da quelle di interesse generale (di cui allart. 6 del Codice del Terzo settore

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  1. 2. Per le attività di interesse generale prestate, lassociazione può ricevere soltanto il rimborso delle 

spese effettivamente sostenute e documentate

ART. 14 (Bilancio di esercizio

  1. 1. Lassociazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di 

ogni anno. 2. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 6 mesi dalla 

chiusura dellesercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore

ART. 15 (Libri

  1. 1. Lassociazione deve tenere i seguenti libri

libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; libro delle adunanze e delle deliberazioni dellAssemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dellOrgano di controllo, tenuto a cura dello 

stesso organo (se previsto lorgano); E il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti

cura dellorgano cui si riferiscono (se previsto lorgano). 2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi

ART. 16 (Volontari

  1. 1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dellAssociazione

attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo 

e le proprie capacità. 2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro

neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. 3. Lattività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. 4. Ai volontari possono essere rimborsate dallAssociazione soltanto le spese effettivamente sostenute 

e documentate per lattività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente 

stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. 5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dallart. 17 

del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. 6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato

autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con lAssociazione. 7. LAssociazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo 

svolgimento dellattività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi

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ART. 17 (Lavoratori

  1. 1. LAssociazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo

di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti 

Occorrenti a qualificare o specializzare lattività svolta. 2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nellattività non può essere superiore al 50% del 

numero dei volontari

ART. 18 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

  1. 1. In caso di estinzione o scioglimento dellAssociazione, il patrimonio residuo é devoluto, previo 

parere positivo dell‘Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena 

operatività del suddetto Ufficio. 2. LAssemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri 

associati

ART. 19 (Rinvio

  1. 1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni

dalle deliberazioni degli Organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile